INDENNITA' - RICONOSCIMENTO - ASSEGNO - PENSIONE - INVALIDITA' - INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO - PROCEDIMENTO - INPS
La pensione è una prestazione economica che viene erogata da un Ente Previdenziale ed Assistenziale nel momento in cui il lavoratore matura determinati requisiti richiesti dalla legge. Esistono diverse forme di pensione che attengono a specifici requisiti. Solo per un'elencazione rapida diciamo che esistono le pensioni di vecchiaia, di anzianità, di invalidità o di inabilità, quella ai superstiti, quella complementare, quella sociale, quella supplementare.
A queste erogazioni economiche pensionistiche si affiancano le prestazioni assistenziali, anch'esse gestite dall'Istituto Previdenziale di appartenenza (ormai tutti o la maggior parte confluiti nell'Inps).
Quello di cui si tratterà brevemente in questo flash giuridico è la procedura per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento .
L'indennità di accompagnamento, o assegno di accompagnamento, è un sostegno economico pagato dall'Inps, che viene riconosciuto agli invalidi civili al 100%, ossia con incapacità di deambulare o bisognosi di assistenza continua, che non siano ricoverati gratuitamente presso strutture pubbliche per più di un mese. È una forma di provvidenza economica istituita con la Legge n. 18 del 1980, modificata dall’ art. 1 della legge n. 508 del 1988. Per poter usufruire di questa forma assistenziale non ci sono vincoli di età o di reddito.
La procedura per ottenere il riconoscimento all'erogazione di questa presazione inizia con una serie di accertamenti medici, che devono essere svolti presso i propri medici di fiducia o anche specialistici o di strutture pubbliche convenzionate. Una volta acquisito il parere medico, risultante dai certificati delle visite e delle diagnosi mediche - qualora l'accertamento dimostri la totale incapacità a provvedere ai bisogni quotidiani - è possibile presentare domanda per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Tale domanda deve essere presentata tramite una procedura informatica (solo tramite soggetti abilitati quali ad esempio i patronati o caaf). Spesso una volta presentata la domanda, ci si sente dire con rassegnazione "adesso può tranquillamente aspettare anche un anno o due che venga chiamato a visita medica dall'Inps".
Niente di più inesatto. Per meglio dire, questa affermazione è corretta perchè i tempi della normale attesa sono questi (a causa delle numerose pratiche in corso) ma non corrisponde al vero che il malato debba necessariamente attendere invano tale chiamata.
La legge scandisce dei tempi ben precisi e dettagliati entro cui deve avere termine la procedura. Tempi che spesso non sono conosciuti dalla collettività.
Presentata la domanda, la visita deve avvenire entro tre mesi. In caso di ritardo si può diffidare l'Inps a prpvvedere tramite domanda all'Assessorato regionale alla Sanità, ma un modo ancora più efficace e rapido è quello di rivolgersi ad un legale di fiducia. Basterà, infatti, che questi mandi una lettera di diffidia direttamente all'Inps e dopo venti giorni notifichi il ricorso presentato al Giudice del Lavoro per ottenere in maniera rapidissima la chiamata a visita da parte dell'Inps.
Molto spesso infatti avviene che l'Inps solo una volta ricevuta la notifica del ricorso provveda chiamare a visita il soggetto interessato.
Un altro problema è poi quello della comunicazione del verbale di esito della visita medica. In molti casi, l'INps ritarda nel comunicare l'esito della visita. Anche in questo caso tutto si risolverà tramite una semplicissima richiesta di accesso agli atti rivolto all'Inps che se non provvederà entro trenta (30) giorni dalla richiesta andrà incontro ad un procedimento amministrativo o in alternativa ad un procedimento legale davanti al Giudice del Lavoro.
In ogni caso, l'Inps potrà rispondere anche di eventuali danni causati dal suo ritardo, come nel caso di morte del soggetto oltre i termini di conclusione della procedura di accertamento sanitario.
Il procedimento relativo all'accertamento sanitario da parte delle commissioni Inps, infatti, deve concludersi entro (9) nove mesi dalla data di presentazione della domanda (art. 1 comma 3 del D.P.R. 698/94).
In caso di morte del soggetto invalido che ha già fatto richiesta di visita medica per il riconoscimento della sua invalidità o del diritto all'indennità di accompagnamento, la procedura potrà essere esperita dagli eredi, con conseguente responsabilità dell'Inps per il ritardo operato.
Quanto su argomentato è un piccolo chiarimento in una materia dove c'è spesso tanta disinformazione.
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